Per fare politica bisogna studiare, il Tar affonda Comune e Mantovani
Con sentenza depositata il 26 marzo 2025, il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio) – Sezione staccata di Latina – ha accolto il ricorso presentato dalla società R.I.D.A. Ambiente S.r.l. contro il Comune di Aprilia, dichiarando l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla richiesta di esecuzione di tre ordinanze di demolizione relative a presunti abusi edilizi in terreni confinanti con l’impianto della società.
La vicenda trae origine da alcune segnalazioni di irregolarità edilizie effettuate da RIDA nel 2017, in merito a interventi non autorizzati eseguiti su immobili vicini al proprio impianto di trattamento rifiuti. Tali segnalazioni avevano portato all’emissione delle ordinanze di demolizione n. 254, 255 e 256 del 2017, che tuttavia non sono mai state eseguite, nonostante i successivi solleciti della società – l’ultimo dei quali risalente all’11 settembre 2024.
Nel ricorso, RIDA ha lamentato che le opere abusive, in particolare l’estensione a uso residenziale di strutture originariamente autorizzate come porticati, abbiano compromesso le distanze di sicurezza tra l’impianto industriale e le abitazioni, con possibili ripercussioni sulla propria attività.
Il TAR ha ritenuto fondate le argomentazioni della ricorrente, respingendo le eccezioni di inammissibilità sollevate sia dal Comune che dal controinteressato, Denis Mantovani, e ha affermato che:
- Sussiste l’interesse diretto e legittimo della società a sollecitare l’adozione di misure idonee al ripristino della legalità urbanistica;
- Il Comune ha l’obbligo giuridico di dare seguito alle proprie ordinanze, anche in assenza di provvedimenti cautelari sospensivi;
- Il comportamento inerte dell’amministrazione risulta non conforme ai principi di trasparenza, efficacia e collaborazione sanciti dalla legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990).
Il Tribunale ha inoltre sottolineato che, anche nel caso in cui l’applicazione dell’art. 34 del Testo Unico Edilizia (che consente la conservazione parziale dell’opera abusiva) fosse astrattamente configurabile, l’accertamento relativo spetta comunque al Comune nella fase esecutiva. In questo caso, però, tale verifica non è mai stata effettuata.
Le disposizioni del TAR
Con la sentenza, i giudici amministrativi:
- Accertano l’illegittimità del silenzio del Comune di Aprilia;
- Ordinano all’Amministrazione di determinarsi sull’istanza entro 60 giorni, adottando tutti gli atti e le azioni materiali necessari a dare esecuzione alle ordinanze di demolizione;
- Riservano la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza;
- Dispongono la compensazione delle spese, vista la complessità giurisprudenziale delle questioni trattate.
La pronuncia rappresenta un’importante riaffermazione del principio secondo cui le pubbliche amministrazioni devono portare a compimento gli atti repressivi degli abusi edilizi, anche su impulso di soggetti terzi che dimostrino un interesse concreto e attuale alla tutela dell’assetto urbanistico.
Una riflessione politica
Questa sentenza rappresenta anche un passaggio emblematico per chi, nel dibattito pubblico e politico, ha spesso strumentalizzato la presenza di imprenditori legittimamente insediati, preferendo scontri ideologici a danno dell’interesse collettivo. Quando si sceglie di ostacolare per partito preso un’impresa anziché pretendere il rispetto delle regole da parte di tutti, il rischio è che a pagare siano i cittadini, con un territorio sempre più fragile, caotico e privo di certezza giuridica.
La legalità urbanistica e il rispetto dell’ambiente non si difendono a parole, né con le campagne di delegittimazione: si affermano con atti, responsabilità e coerenza amministrativa.
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